DPCM 3 novembre 2020: comunicato AeCI per attività aeroscolastica, da diporto e sportiva

IN BREVE

A seguito del nuovo DPCM del 3 novembre 2020, in vigore dal 6 novembre scorso, l’Aero Club d’Italia ha pubblicato sul proprio sito istituzionale un comunicato che riportiamo di seguito integralmente:

Si comunica che le attività di volo si potranno effettuare alle seguenti condizioni:

 Zona Gialla : sono vigenti le norme e le precauzioni precedenti al DPCM del 3 novembre 2020.
 Zona Arancione : sono possibili le attività aeroscolastiche e da diporto e sportive solo in campi di volo, aviosuperfici e aeroporti situati nel proprio comune. Le attività sportive e gli allenamenti degli atleti d’interesse nazionale sono consentite nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive federazioni sportive. Nel caso degli sport di competenza dell’AeCI, l’atleta deve essere in possesso della licenza F.A.I.
 Zona Rossa : non sono consentite le attività di volo da diporto, è tuttavia possibile effettuare la didattica a distanza. Le attività sportive e gli allenamenti degli atleti d’interesse nazionale, sono consentite nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive federazioni sportive. Nel caso degli sport di competenza dell’AeCI, l’atleta deve essere in possesso della licenza F.A.I.

Linee guida per lo svolgimento delle attività didattiche nelle scuole di volo (25 maggio 2020):
http://www.aeci.it/upload/files/Linee_Guida_COVID19_attivita_didattica_rev01.pdf

Estratto dal Dpcm 3 novembre 2020 – art.1 comma 9 lettera e:
…”sono consentiti soltanto gli eventi e le competizioni ‒ riconosciuti di interesse nazionale con provvedimento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e del Comitato italiano paralimpico (CIP) ‒ riguardanti gli sport individuali e di squadra organizzati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva ovvero da organismi sportivi internazionali, all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse ovvero all’aperto senza la presenza di pubblico. Le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, degli sport individuali e di squadra, partecipanti alle competizioni di cui alla presente lettera, sono consentite a porte chiuse, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate e Enti di promozione sportiva;

(Fonte: Ufficio Stampa AeCI)

EdP-mb

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