L’ENAC sta avviando istruttorie per erogare sanzioni a compagnie aeree per il mancato rispetto del Regolamento comunitario di tutela dei passeggeri: in caso di cancellazioni di voli per cause non riconducibili all’emergenza Covid-19 è previsto il rimborso del biglietto e non l’erogazione di un voucher
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Roma, 22 giugno 2020 – Come già anticipato con la comunicazione inviata ai vettori operanti in Italia lo scorso 18 giugno (vedasi EdP), con cui l’ENAC richiamava le compagnie al rispetto del Regolamento comunitario n. 261 del 2004 che tutela i passeggeri nei casi di ritardi, cancellazioni, overbooking e mancata informativa, l’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile sta avviando alcune istruttorie per l’erogazione di sanzioni nei confronti delle compagnie che non hanno applicato il citato Regolamento.
Nonostante il richiamo, infatti, dai primi riscontri sembrerebbe che alcune compagnie aeree continuino a cancellare voli adducendo come causale l’emergenza Covid-19 (fattispecie previste nell’art. 88 bis della L. 24 aprile 2020, n. 27), e riconoscendo ai passeggeri solo un voucher.
Dato che a partire dal 3 giugno u.s. sono state rimosse le restrizioni alla circolazione delle persone fisiche all’interno del territorio nazionale e nell’area europea Schengen, Regno Unito e Irlanda del Nord, le cancellazioni dopo tale data sembrerebbero operate da scelte commerciali e imprenditoriali dei vettori, non da motivi riconducibili all’emergenza.
Il Regolamento Comunitario n. 261 del 2004, prevede, nei casi di cancellazione di voli per cause non collegate all’emergenza Covid-19, che le compagnie forniscano ai passeggeri:
– l’informativa;
– la riprotezione;
– il rimborso del prezzo del biglietto (non la corresponsione di un voucher);
– la compensazione, ove dovuta.
L’ENAC, pertanto, sta avviando gli accertamenti che porteranno all’erogazione di sanzioni nei confronti dei vettori in caso di accertata violazione del Regolamento Comunitario di riferimento.
(Fonte e foto: Ufficio Stampa ENAC)
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