L’ENAC ai vettori aerei: niente più bagagli a mano nelle cappelliere, ma solo di misura ridotta che consentano il loro posizionamento sotto il sedile; deroga al distanziamento a bordo degli aeromobili, solo se assicurate determinate condizioni
Roma, 26 giugno 2020 – L’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile ieri, 25 giugno, ha inviato una comunicazione alle compagnie aeree che operano in Italia per chiarire, a seguito delle indicazioni ricevute dal Ministero della Salute e dal Comitato tecnico scientifico per la gestione dell’emergenza Covid-19, alcuni passaggi contenuti nella propria nota del 12 giugno, avente per oggetto “Nuove disposizioni per fronteggiare l’epidemia da COVID 19. DPCM 11 giugno 2020” (ndr. di seguito la nota stampa).
Sui voli da e per l’Italia e all’interno del nostro Paese, per ragioni sanitarie non è consentito a nessun titolo l’utilizzo delle cappelliere. Pertanto, in merito al bagaglio a mano, si precisa che è consentito portare a bordo solo bagagli di dimensioni tali da poter essere posizionati sotto il sedile di fronte al posto assegnato, secondo i limiti fissati dalle singole compagnie.
Si tratta di norme sanitarie, non aeronautiche, che hanno lo scopo di evitare assembramenti, movimenti a bordo e contatti ravvicinati tra i passeggeri.
Si precisa che nessun costo aggiuntivo può essere richiesto dalle compagnie aeree al passeggero per l’imbarco del bagaglio in stiva.
Nuove disposizioni per fronteggiare l’epidemia da COVID 19.
DPCM 11 giugno 2020
L’ENAC ha reso noto ai vettori italiani, stabiliti e non stabiliti in Italia quanto segue:
Con il DPCM 11 giugno 2020 sono state definite nuove misure per fronteggiare l’epidemia da COVID 19. In particolare per il trasporto aereo si fa riferimento all’allegato 15 (Linee guida per l’informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del COVID 19 in materia di trasporto pubblico), e, nello specifico, all’Allegato tecnico – Singole modalità di trasporto.
A tale riguardo, oltre alle prescrizioni generali contenute nel testo del DPCM, nelle cc.dd. Misure di sistema per il trasporto pubblico e nelle Misure di carattere generale per il contenimento dell’epidemia da COVID 19, per quanto riguarda il settore del trasporto aereo è confermato l’obbligo del rispetto del distanziamento interpersonale di un metro a bordo degli aeromobili, (oltre che all’interno dei terminal e delle altre facilities aeroportuali, con le modalità definite nello stesso all. 15).
Sul distanziamento a bordo si sottolinea che è consentito derogare a detto obbligo solo se il vettore assicura tutte le seguenti condizioni:
– l’aria a bordo dell’aeromobile sia rinnovata ogni tre minuti, i flussi siano verticali e siano adottati i filtri HEPA;
– siano adottati specifici protocolli di sicurezza sanitaria e cioè:
1. misurazione della temperatura prima dell’accesso all’aeromobile (se la temperatura supera i 37,5° deve essere vietato l’accesso a bordo). Tale misura si aggiunge a quella della misurazione della temperatura prevista in arrivo e in partenza presso tutti gli scali nazionali;
2. garantire la durata massima della mascherina chirurgica non superiore alle quattro ore, prevedendo la sostituzione per periodi superiori;
3. l’imbarco e lo sbarco dei passeggeri, così come la collocazione al posto assegnato, deve essere regolato individualmente al fine di evitare contatti stretti;
4. sia acquisita al momento del check in online o in aeroporto o comunque al momento dell’imbarco dei voli in partenza da o con destinazione per gli aeroporti nazionali specifica autocertificazione che attesti di non aver avuto contatti stretti con persone affette da patologia COVID 19 negli ultimi due giorni, prima dell’insorgenza dei sintomi e fino a 14 giorni dopo l’insorgenza dei sintomi;
5. sia acquisito l’impegno del passeggero a comunicare, al fine della tracciabilità dei contatti, al vettore e alla Autorità sanitaria territoriale competente, l’insorgenza di sintomatologia COVID 19 comparsa entro 8 giorni dallo sbarco dall’aeromobile;
6. non siano portati a bordo bagagli a mano di grandi dimensioni.
Si sottolinea che le disposizioni sopra riportate devono essere rispettate da tutti i vettori operanti in Italia indipendentemente dalla nazionalità.
Ove anche una sola delle predette condizioni non sia osservata l’obbligo del distanziamento deve essere rispettato.
In tale contesto rimane valido quanto disposto nella nota ENAC del 26 maggio 2020 prot. 51694 per quanto riguarda il c.d. distanziamento verticale e le modalità di misurazione della distanza di 1 metro a bordo degli aeromobili.
Tali indicazioni sono state trasmesse alla IATA per l’informativa a tutti gli associati.
English version
The Decree of 11 June 2020 indicated in subject, attached for prompt information, issued new measures to contain the COVID 19 epidemic spread in Italy.
In particular, for air transport, reference is made to Annex 15 (Guidelines for informing users and the organizational methods for containing the spread of COVID 19 in the sector of public transport), and, specifically, in the Technical Annex – Individual modes of transport.
At this regard, in addition to the general provisions contained in the text of the Decree, in the “System measures for public transport” and in the “General measures for the containment of the epidemic from COVID 19”, for the air transport sector the obligation to comply with the interpersonal distancing of 1 meter on board the aircraft is confirmed, ( as well as inside the terminals and other airport facilities, with the methods defined in the same Annex 15).
With reference to on board distancing obligation, it is underlined that derogation is allowed only if the carrier ensures all the following conditions:
– The air on board the aircraft is renewed every three minutes, the flows are vertical and HEPA filters are adopted;
– Specific health safety protocols are adopted, namely:
1. temperature measurement before boarding to the aircraft (if the temperature exceeds 37.5 degrees, access on board must be prohibited). This measurement is added to the measurement of the temperature on arrival and departure at all national airports;
2. guarantee the maximum duration of the surgical mask does not exceed 4 hours, providing for replacement for longer periods;
3. the boarding and disembarkation of passengers, as well as the reaching of the assigned seat, must be individually regulated in order to avoid close contacts;
4. a specific self-certification that the passenger has not had close contacts with people suffering from COVID 19 disease in the the last two days, before the onset of symptoms and up to 14 days after the onset of symptoms is acquired at the time of the online check-in or at the airport or, in any case, before boarding on flights departing from or with destination to national airports;
5. to acquire the passenger’s commitment to communicate, for the purpose of traceability of contacts, to the carrier and to the competent territorial health authority, the onset of occurring COVID 19 symptoms within 8 days from disembarkation from the aircraft;
6. large hand luggage is not carried on board.
It is underlined that the above provisions must be respected by all carriers operating in Italy regardless of nationality.
If even one of the aforementioned conditions is not observed, the obligation to observe the social distancing onboard must be respected.
In this context, the provisions of ENAC note of 26 May 2020 prot. 51694 regarding the so-called vertical spacing and how to measure the distance of 1 meter on board the aircraft is confirmed.
The content of this note will be sent to IATA for communication to all associated carriers.
(Fonte e foto: Ufficio Stampa Enac)
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