In funzione lo “Sportello Antitrust” per raccogliere le segnalazioni dei consumatori

Riportiamo un comunicato stampa dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato che riteniamo di grande interesse per i consumatori.

AGCM LOgo“Si chiama “Sportello Antitrust” e sarà lo strumento più diretto per inviare segnalazioni, scritte o vocali, all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. Da oggi, è a disposizione del consumatore in testa alla colonna di destra che appare nell’home page del sito http://www.agcm.it/.

Lo “Sportello” servirà a raggruppare le diverse funzioni già svolte in precedenza e a convogliare le segnalazioni in arrivo. Sono tre i canali utilizzabili: il messaggio on line, attraverso il “form” che si apre automaticamente cliccando sulla prima icona a forma di busta; la chiamata telefonica gratuita al numero verde 800-166661; oppure un semplice Tweet nei consueti 140 caratteri previsti dal social network (@antitrust_it). Rimane, naturalmente, anche la possibilità di inviare una lettera per posta ordinaria all’indirizzo: Agcm – piazza Verdi, 6a – 00198 Roma.

Le segnalazioni, regolarmente protocollate, verranno poi smistate – come di consueto – alle varie Direzioni competenti, in modo da essere valutate nel merito. I funzionari dell’Agcm ne verificheranno quindi l’attendibilità e la fondatezza, per rimettere al Collegio dell’Autorità la decisione se avviare un’istruttoria o archiviare, richiedere impegni specifici alle imprese o esercitare una “moral suasion” in caso di mancato rispetto della normativa antitrust.

Nello stesso “Sportello”, è compresa una quarta icona che riassume e illustra i diritti dei consumatori, secondo la direttiva europea in vigore dal 14 giugno 2014 recepita dal decreto legislativo n.21 del 21 febbraio dello stesso anno. Le novità principali riguardano i contratti a distanza, stipulati via Internet e comunque fuori dai locali commerciali: dall’ampliamento della durata del diritto di ripensamento (14 giorni) fino ai tempi per ottenere il rimborso dei pagamenti effettuati (entro i 14 successivi al recesso). Questa normativa, inoltre, affida in esclusiva all’Antitrust la competenza in materia di pratiche commerciali scorrette anche nei settori regolati.”

(Ufficio Stampa, Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, 12 ottobre 2015)

(EdP-mb)

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