Il Consiglio di amministrazione di Leonardo, riunitosi ieri, 31 gennaio 2017, a Roma sotto la presidenza di Gianni De Gennaro, ha reso noto che, a seguito della sentenza emessa nella stessa data dal Tribunale di Lucca, in relazione all’incidente ferroviario accaduto a Viareggio il 29 giugno 2009, che ha condannato in primo grado – e dunque in via non definitiva – l’ing. Mauro Moretti, amministratore delegato e direttore generale di Leonardo – Società per azioni, ritenendolo responsabile di reati colposi – per il ruolo di amministratore delegato di RFI S.p.A. dallo stesso ricoperto nel periodo 2001/2006 e quindi antecedente al fatto –, il Consiglio di amministrazione della società ha inteso valutare, alla luce della normativa applicabile, gli eventuali impatti della citata sentenza sull’esercizio delle funzioni da parte dell’ing. Moretti.
Al riguardo, il Consiglio, in presenza dei membri del Collegio sindacale, che ha condiviso le valutazioni poste a fondamento delle determinazioni del Consiglio stesso, ha verificato che permangono in capo all’amministratore delegato tutti i requisiti previsti dalla vigente disciplina, nonché la piena capacità di esercitare le prerogative connesse all’ufficio di organo delegato ed ha confermato, all’unanimità, piena fiducia all’ing. Moretti.
La verifica è stata supportata da uno specifico parere pro veritate, richiesto dal Consiglio di amministrazione e reso da primari professionisti altamente qualificati nelle materie del diritto civile, penale e internazionale, la cui sintesi (“Executive Summary”) si acclude in calce.
Executive Summary
“Le considerazioni sotto riportate rappresentano la sintesi di un parere pro veritate reso da tre professionisti altamente qualificati nelle materie del diritto civile, penale e internazionale.″
“In relazione all’incidente ferroviario accaduto a Viareggio il 29 giugno 2009 il Tribunale di Lucca ha condannato in primo grado – e dunque in via non definitiva – l’ing. Moretti, attuale amministratore delegato di Leonardo – Società per azioni (di seguito, per comodità, “Leonardo” o la “Società”), ritenendolo colpevole dei reati di incendio colposo, disastro ferroviario colposo, omicidio colposo plurimo, lesioni personali colpose. Con riguardo a quanto sopra esposto, si è inteso verificare, alla luce delle applicabili norme di legge e di regolamento, se con riferimento ai fatti di Viareggio la condanna non definitiva dell’ing. Moretti per reato colposo determini la decadenza dalla carica dell’amministratore delegato di Leonardo ovvero incida sulla capacità di svolgere l’ufficio. Tenuto conto dell’ambito in cui opera Leonardo, oltre ai profili di diritto interno l’analisi è stata estesa anche ad alcune giurisdizioni straniere. In particolare, oltre all’Italia si è inteso altresì verificare se una possibile pronuncia di condanna per determinati delitti colposi, ancorché non definitiva, possa comportare limitazioni alla capacità della Società di partecipare a gare indette da enti pubblici o agenzie governative nei Paesi nei quali il Gruppo Leonardo realizza gran parte dei propri ricavi e dei propri ordini (dati 2015). Ebbene, per quanto riguarda l’ordinamento interno né gli artt. 2382 e 2387 del codice civile né l’art. 147-quinquies del d. lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, “TUF”) e relative disposizioni di attuazione né l’art. 80 del codice dei contratti pubblici né, infine, la disciplina in materia di nulla osta di sicurezza (c.d. “NOS”) determinano la decadenza dalla carica di amministratore delegato di Leonardo ovvero incidono sulla capacità operativa della Società di svolgere la propria attività economica. Parimenti, è da escludere il venir meno dei requisiti di onorabilità previsti dall’art. 147-quinquies TUIF – che pertanto sono allo stato pienamente confermati – stante il fatto che le imputazioni a carico dell’ing. Moretti, tra l’altro, non riguardano i reati riportati nell’elenco di cui al D.M. n. 162 del 2000. Ad analoghe conclusioni si perviene con riferimento alle aggiuntive dichiarazioni di natura reputazionale rese dall’ing. Moretti in sede di accettazione della candidatura alla carica di amministratore di Leonardo in quanto dette dichiarazioni fanno riferimento a fattispecie di reati del tutto diverse da quelle per le quali oggi l’ing. Moretti è stato condannato in primo grado nel processo penale de quo. Sempre con riguardo all’ordinamento italiano, si conferma che la condanna in primo grado non esplica ex lege alcun impatto sull’operatività aziendale ai sensi della disciplina in tema di commesse o concessioni pubbliche ovvero di NOS. Infatti, nessuno dei reati ascritti all’ing. Moretti risulta compreso nell’elenco di cui all’art. 80 codice degli appalti. Del pari la condanna riguarda reati non rilevanti ai fini dell’abilitazione alla sicurezza. Rispetto agli ordinamenti stranieri in cui Leonardo realizza gran parte del proprio business, né a livello comunitario (direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 sugli appalti pubblici, la speciale normativa nei settori della difesa e della sicurezza di cui alla direttiva 2009/81/CE del 13 luglio 2009) né a livello OCSE (Convenzione sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali del 21 novembre 1997) sono ravvisabili disposizioni in base alle quali la pronuncia di condanna non definitiva dell’attuale amministratore delegato di Leonardo per delitti colposi possa incidere sulla capacità della Società di partecipare a gare indette da enti pubblici. Analogamente, nelle giurisdizioni di maggior interesse è confermato che la pronuncia di condanna emessa nei confronti dell’ing. Moretti per i suddetti delitti colposi non integra alcuna causa di esclusione dalle gare indette da enti pubblici o agenzie governative dei paesi sopra menzionati e pertanto non comporta, di per sé, limitazioni per la Società alla capacità di partecipare a dette gare.″
(Fonte: Ufficio Stampa Leonardo)
(EdP-mb) 1 febbraio 2017