L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, il 23 giugno scorso, ha sanzionato per un totale di un milione di euro le compagnie aeree British Airways ed Etihad Airways per una pratica commerciale scorretta, consistente nell’omessa informativa ai consumatori – durante la procedura di acquisto on line dei biglietti A/R o sequenziali – circa esistenza, condizioni e limiti della cosiddetta no-show rule, nonché nella mancata predisposizione di una procedura idonea a consentire al passeggero, senza costi aggiuntivi, la fruizione del volo di ritorno (e delle tratte successive del viaggio di andata multi-tratta), anche in caso di mancata utilizzazione del volo di andata o del segmento precedente previsto nel biglietto già acquistato.
Nel contempo, l’Autorità ha accolto gli impegni presentati da Emirates, Iberia e Klm volti, da un lato, ad informare adeguatamente il consumatore sull’esistenza e le modalità applicative di tale regola e, dall’altro, ad implementare una procedura intesa a consentire al passeggero la fruizione, senza oneri, dei voli successivi, qualora avverta tempestivamente la compagnia della sua intenzione.
La “no-show rule” è una regola tariffaria diffusa nel trasporto aereo secondo la quale al passeggero che non si presenti all’imbarco del volo di andata – o, in caso di biglietto multi-tratta, del volo precedente – è imposta la cancellazione della tratta di ritorno / successiva contemplata nel biglietto già acquistato, oppure il ricalcolo della tariffa originariamente corrisposta.
Già in passato (Alitalia, Air France, Lufthansa, Brussels Airlines), l’Autorità ha ritenuto che l’applicazione della no show rule – in sé lecita – dovesse essere accompagnata da un’adeguata informativa alla clientela, nonché declinata dalle compagnie aeree in modo da contemperare i legittimi interessi commerciali delle stesse all’efficiente allocazione delle proprie risorse con gli interessi dei consumatori alla fruizione integrale del biglietto aereo A/R o sequenziale già acquistato e regolarmente pagato e nel rispetto di condizioni chiare e trasparentemente comunicate dai professionisti.
Tale orientamento è stato avallato dal Consiglio di Stato in relazione alla condotta valutata nel caso Alitalia.
Lo scorso novembre, l’Autorità aveva avviato altrettanti procedimenti nei confronti dei vettori aerei citati ipotizzando il mancato rispetto dei diritti dei consumatori nell’applicazione della no-show rule.
A conclusione dei propri procedimenti, l’Autorità ha accolto gli impegni presentati da Emirates, Iberia e Klm, che si sono vincolate, per tutti i biglietti venduti in Italia, a permettere l’utilizzo del biglietto di ritorno (e, per i voli con scali intermedi, dei tagliandi relativi alle tratte successive alla prima) qualora il passeggero avverta entro 24 ore dalla partenza (2 ore in caso di voli A/E in giornata) della propria intenzione di utilizzare il biglietto di ritorno (e gli eventuali tagliandi successivi). Dell’esistenza della no-show rule e di tale specifica regola applicativa per i biglietti acquistati in Italia verrà data notizia sia al singolo consumatore nel corso della procedura di acquisto online, sia sul sito Internet mediante le FAQ e una apposita modifica delle Condizioni Generali di Trasporto ivi disponibili.
British Airways ed Etihad Airways non hanno, invece, inteso modificare le modalità di comunicazione e applicazione della no-show rule contestate nel corso del procedimento e dovranno comunque comunicare le misure attuate per ottemperare alla diffida dell’Autorità.
• Testo Provvedimento Emirates
(Fonte: Ufficio Stampa Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato)
(EdP-mb)